IL TRIBUNALE
    Ha emesso la seguente ordinanza;
    Letti gli atti;
    Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata
 in  ordine  all'art. 15, primo comma, della legge regionale 18 maggio
 1977, n. 25, nella parte in cui lo stesso prevede che  "i  componenti
 la  giunta  esecutiva  ( ..) possono essere rieletti consecutivamente
 per lo stesso incarico per un periodo totale di non oltre  10  anni",
 non  e' manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 51 della
 Costituzione;
    Considerato infatti che l'art.  51  della  Costituzione,  pur  non
 contenendo  una  riserva  di  legge  statale,  appare  preordinato  a
 realizzare su tutto il territorio nazionale situazioni di eguaglianza
 tra i  cittadini  interessati  alla  elezione  a  cariche  pubbliche,
 laddove  la  norma regionale controversa prevede limiti di elettorato
 passivo applicabili ai soli cittadini  residenti  nel  territorio  di
 competenza;
    Ritenuto  che  la  stessa  questione  e  rilevante  ai  fini della
 presente decisione, poiche' il  riferimento  contenuto  nel  predetto
 art. 15 ai componenti della giunta esecutiva appare comprensivo anche
 della figura del presidente.