IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza; Letti gli atti; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata in ordine all'art. 15, primo comma, della legge regionale 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui lo stesso prevede che "i componenti la giunta esecutiva ( ..) possono essere rieletti consecutivamente per lo stesso incarico per un periodo totale di non oltre 10 anni", non e' manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione; Considerato infatti che l'art. 51 della Costituzione, pur non contenendo una riserva di legge statale, appare preordinato a realizzare su tutto il territorio nazionale situazioni di eguaglianza tra i cittadini interessati alla elezione a cariche pubbliche, laddove la norma regionale controversa prevede limiti di elettorato passivo applicabili ai soli cittadini residenti nel territorio di competenza; Ritenuto che la stessa questione e rilevante ai fini della presente decisione, poiche' il riferimento contenuto nel predetto art. 15 ai componenti della giunta esecutiva appare comprensivo anche della figura del presidente.